Statuto
Vo.Ci. nei Castelli
Statuto "Volontari Civici nei Castelli" (Vo.Ci. nei Castelli)
Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E’ costituita, ai sensi della Legge 16 giugno 2016 n.75 (brevemente “la Legge”), una Associazione Sociale e Culturale denominata “Volontari Civici nei Castelli” (di seguito "Vo.Ci. nei Castelli"), con sede nella Repubblica di San Marino presso la Consulta delle Associazioni in Via Ca’ dei Lunghi 132 a Cailungo (Rep. di San Marino), operante senza fini di lucro, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 della Legge.
Art. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ
"Vo.Ci. nei Castelli" riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio della Repubblica di San Marino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e degli ospiti.
"Vo.Ci. nei Castelli" non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma diretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, di cui all’art.16 della Legge, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito delle attività di promozione ed utilità sociale.
"Vo.Ci. nei Castelli" può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come, a solo titolo esemplificativo, l’edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l’organizzazione nella Repubblica di San Marino (o collaborazione all’estero) di eventi idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale.
"Vo.Ci. nei Castelli" può cooperare con altre associazioni aventi lo stesso scopo sociale.
"Vo.Ci. nei Castelli" è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ricade in alcuna delle esclusioni di cui all’art.3, comma 2, della Legge.
Art. 3 - OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE
"Vo.Ci. nei Castelli" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, prevalentemente a favore delle Giunte di Castello, finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività principali:
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Tali attività di interesse generale potranno più specificatamente declinarsi nelle seguenti azioni:
svolgere fattiva opera per promuovere turisticamente la località, proponendosi alle Giunte di Castello e alle altre Amministrazioni competenti per il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale;
promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o Privati, iniziative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito, non solo il soggiorno dei turisti nella Repubblica di San Marino, ma anche e soprattutto la qualità della vita dei residenti e della qualità della aggregazione sociale all’interno di ciascuno dei 9 Castelli;
stimolare e promuovere l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica di tutti i Castelli della Repubblica di San Marino, attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato, a favore della popolazione del territorio.
impegnarsi per la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici.
Le attività elencate potranno essere svolte instaurando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso patti di collaborazione di cui all’art.5 del Regolamento 2 agosto 2021 n.11.
Le attività di cui al comma 2, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte principalmente alle Giunte di Castello, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
Art. 4 – ASSOCIATI
Gli Associati di "Vo.Ci. nei Castelli" si distinguono in:
Ordinari;
Sostenitori;
Delegati di Giunta;
Onorari.
Sono Aderenti Ordinari coloro che sostengono "Vo.Ci. nei Castelli" e ne perseguono le finalità attraverso la loro opera personale e gratuita, in qualità di volontari.
Sono Aderenti Sostenitori coloro che ne perseguono le finalità attraverso la loro contribuzione economica, anche sotto forma di versamento della quota associativa annuale.
Sono Delegati di Giunta le persone fisiche associate che già prestano la loro opera di promozione sociale in qualità di membri in una Giunta o di Capitani di Castello.
Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e altresì coloro che, pur non essendo residenti, per motivazioni varie sono interessati all’attività di "Vo.Ci. nei Castelli". Il totale dei Soci residenti nella Repubblica di San Marino, dovrà sempre essere maggiore del 50% del totale più 1.
Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Soci Ordinari, Sostenitori e Delegati di Giunta, devono versare la quota associativa annuale deliberata dal Direttivo; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Tutti i Soci hanno diritto:
a ricevere la tessera dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
a ricevere le eventuali pubblicazioni dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
a frequentare i locali/ambienti che saranno messi a disposizione dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
ad ottenere eventuali facilitazioni in occasioni di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
di voto per eleggere gli organi direttivi dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
di essere eletti, purché in possesso dei requisiti di legge e statuto, alle cariche direttive dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
I soci minorenni potranno essere iscritti e partecipare alle attività per il tramite della compilazione del modulo con consenso dei genitori/tutori. I soci minorenni non hanno diritto di voto.
I Soci hanno l’obbligo di:
rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
versare, ove dovuta, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa dell'Ass. "Vo.Ci. nei Castelli";
non operare in concorrenza e/o contro l’attività dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’ammissione di un nuovo Socio, con l’unica eccezione dei Delegati di Giunta, viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" a seguito di compilazione della domanda di adesione e anche del versamento della quota associativa annuale. L’eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo; sull’eventuale ricorso si pronuncia l’Assemblea dei Soci.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli". Eccetto l’esclusione per dimissioni, prima di procedere all’eventuale esclusione di un Socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall’invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il Socio interessato per un contradditorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata, dopo la quale l’esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro Soci.
Art. 7 - ORGANI
Sono organi della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli":
Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
l’Organo di Controllo, ove ne ricorrano le condizioni.
Sono organismi ausiliari della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli":
Il Presidente Onorario.
Art. 8 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. Ogni Socio esprime un voto a prescindere che sia ordinario, onorario, delegato di Giunta o sostenitore.
All’Assemblea hanno diritto di voto i Soci che, ove tenuti, abbiano versato la quota associativa sia dell’anno precedente (questo punto non vale il primo anno della Associazione) che dell’anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. È consentita una delega, da rilasciarsi ad altro Socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione delle finalità sociali.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del Giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, in caso di irreperibilità del Socio sarà sufficiente l’affissione dello stesso nella sede della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" e/o anche con l’affissione ad valvas presso le Case dei Castelli.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 30 minuti dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.
L’Assemblea può essere richiesta, sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o su richiesta della Consulta delle Giunte di Castello per il tramite del suo portavoce.
L’Assemblea delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo, degli Aderenti, delle Giunte di Castello e della Consulta delle Giunte di Castello.
L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata secondo i termini di legge.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente Statuto o lo scioglimento della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli". Tale convocazione straordinaria dovrà essere preceduta da comunicazione scritta (con certificato di avvenuta ricezione) da farsi alla Consulta delle Giunte di Castello. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci, su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta della Consulta delle Giunte di Castello per il tramite del suo portavoce.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci e dalla Consulta delle Giunte di Castello, presso la sede legale.
L’eventuale scioglimento della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" deve essere deliberata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17.
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 9) membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività agli iscritti, l’assemblea ordinaria elettiva può deliberare l’aumento, prima dell’elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un decimo dei Soci iscritti (ottenendo per eccesso il numero dispari).
All’interno del Consiglio Direttivo, dovranno essere sempre presenti almeno due membri rappresentativi della Consulta delle Giunte di Castello (non obbligatoriamente Capitani di Castello o Consiglieri di Giunta). In maniera proporzionale, i componenti rappresentativi la Consulta delle Giunte di Castello, dovranno essere aumentati in caso di aumento del numero del Direttivo (a titolo esemplificativo se il Direttivo sarà composto da 5, allora i membri indicati dalla Consulta delle Giunte saranno 2; se il Direttivo di 7, i membri della Consulta saranno 3; se il DIrettivo di 9, i membri della Consulta 4 e così via).
L’Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo in votazione segreta, redigendo apposita scheda di voto con possibilità di inserire tre nominativi: due dei quali scelti tra tutti i Soci e uno scelto tra le proposte fatte dalla Consulta delle Giunte di Castello.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti o su richiesta della Consulta delle Giunte di Castello.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza motivata giustificazione, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la maggioranza dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo avvisando per iscritto (con certificazione di avvenuta ricezione) la Consulta delle Giunte.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, di colui che comunque presiede la seduta.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio associativo, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", che possono partecipare senza diritto di voto.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
Art. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione e scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall’Assemblea di elezione delle cariche.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all’elezione del nuovo Presidente entro un termine di 30 giorni.
Il Presidente è il rappresentante legale della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Aderenti, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli". Il Presidente è assistito dal Segretario.
Art. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE
Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta.
Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri obbligatori.
Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", nonché segue i movimenti contabili della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" e le relative registrazioni.
Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO
La costituzione dell’Organo di Controllo all’interno della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 5 unità.
L’Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge richiedere un Organo di Controllo monocratico.
L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea tra gli Aderenti Ordinari o Delegati di Giunta o Sostenitori, iscritti agli Albi Professionali sammarinesi abilitanti all’esercizio della carica di sindaco nelle società. In caso in cui nessun aderente abbia i requisiti, sarà proposto e scelto dall’Assemblea.
L’Assemblea provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza delle Leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in maniera conforme.
I Componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.
Art. 13 - PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" e viene eletto con votazione segreta.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.
Art. 14 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO
Le risorse economiche con le quali la Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
quote e contributi degli Aderenti;
eredità, donazioni e legati ed erogazioni liberali diverse;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
contributi della Repubblica, di Giunte di Castello o del Settore Pubblico Allargato, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
i patrimoni della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" che sono costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione;
il sostegno delle 9 Giunte di Castello della Repubblica di San Marino, che si suddivideranno annualmente il costo della assicurazione e tenuta contabile, nella formula 50% diviso per i 9 Castelli, e il restante 50% proporzionalmente al numero di associati per Castello. Gli associati non residenti nella Repubblica di San Marino, ricadranno tra gli assicurati, ma non verranno conteggiati nella suddivisione proporzionale.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" devono essere reinvestiti a favore delle attività che formano oggetto dell’associazione, come previste dal presente Statuto.
Art. 15 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
La Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" si avvale prioritariamente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Associati per il perseguimento dei fini associativi.
La Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati che potranno essere retribuiti a quotazione di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti scopi statutari della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", la stessa potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non ancora associate alla Ass. "Vo.Ci. nei Castelli", purché debitamente assicurate.
Tutte le cariche della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli Associati o da persone che hanno comunque operato per la Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" nell’ambito delle sue attività.
Art. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo della Ass. "Vo.Ci. nei Castelli" deve predisporre un rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea degli Aderenti.
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà inviato all’Ufficio Attività di Controllo, e rimarrà disponibile per la visione presso la sede dell’Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
Art. 17 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione alla presenza di un delegato della Consulta delle Giunte di Castello.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla Legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Associazioni con finalità analoghe alla Ass. "Vo.Ci. nei Castelli".
I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti Pubblici, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla Legge, saranno devoluti alla Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino con vincolo di concessione alle Giunte dei Castelli della Repubblica con destinazione a fini di utilità sociale.
Art. 18 - NORME FINALI
L’atto costitutivo, lo Statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per Legge, nei termini previsti.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme vigenti nell’ordinamento sammarinese.