Storia di Serravalle

Cenni storici e Curiosità *

Prima che Serravalle avesse il suo Castello per volere dei Malatesta era presente il "Castello di Olnano” nella zona di Galazzano. L’origine del nome “Olnano” non si conosce bene, forse deriva dal nome di un vecchio proprietario dei terreni della zona, oppure dal tipo di piante che crescevano lungo il torrente “Ausa”. La prima volta che troviamo un documento con il vocabolo “Serravalle” (Serravallum) è in un diploma di Ottone 1° del 15 agosto 962.

Antico insediamento romano, nel 1114 il Castello apparteneva alla Chiesa Riminese; successivamente passò a Berardo da Maiolo, al Comune di Rimini, al Vicariato di Santarcangelo, alla Santa Sede, quindi ai Malatesti e nel 1463 a San Marino.

Particolarmente suggestivo è il nucleo storico di Serravalle, oculatamente restaurato su quello che era l'antico fortilizio malatestiano, anche se ben poco rimane delle originarie mura ed edifici. L'alto torrione quadrangolare, o Torre del Mastio, oggi adibita a torre campanaria, conserva comunque ancora tracce dell'antica struttura. Le stradicciole e le mura fedeli alle antiche architetture medievali, creano una dimensione urbanistica indubbiamente peculiare. Nulla rimane della rocca che dagli scritti risulta essere stata presidiata almeno fino al 1542 da una guarnigione militare agli ordini del castellano.

La prima Chiesa Curata di Serravalle, - Curazia di Santa Cristina, Diocesi di Rimini, Vicariatodi Sant’Arcangelo, e di Verucchio in seguito, dedicata a Sant’Andrea Apostolo, - risale all’anno 1100 circa; si fa menzione in una Bolla di Papa Lucio II il 21 Maggio 1144. Una fu costruita poco dopo, in località Sant'Andrea poco sopra i Casetti, posta sul Podere della stessa chiesa Sant'Andrea. A destra della chiesa stessa esisteva il primo Cimitero. Forse l’edificio di questa prima chiesa è stato rifatto più volte nei secoli. La zona, pur ricca di querce, era abbastanza franosa, tanto che la strada calava e il Fabbricato Chiesa pativa. Alla fine dell’Ottocento, la strada è stata spostata a destra della chiesa, invadendo il Cimitero. Il nuovo Cimitero risale al 1855, anno del Colera. La vecchia chiesa di Sant’Andrea Apostolo cadde definitivamente nel 1905. Si conservarono i resti, pietre e coppi, che poi vennero impiegati nella costruzione della Grotta della Madonna di Lourdes nel 1924 dentro la nuova chiesa. Nell'abside dell'attuale chiesa si conserva "La Madonna del latte": opera eseguita all’inizio del XV secolo dal pittore Bitino di Faenza. L’affresco originariamente faceva parte di un dipinto murale più grande e si trovava nell’antica chiesa del Castello (la seconda chiesa di Serravalle, la “Santa Maria” , o “Oratorio comunale”, cioè amministrata dal Comune che se ne serviva anche come sala pubblica) che venne abbattuta perché divenuta decrepita e insufficiente, nel 1826. Era ubicato al posto dell’attuale Condominio Morri, proprio in mezzo al Paese di fronte a quella attuale edificata nel 1824 (la terza chiesa di Serravalle) nata come oratorio comunale intitolata al “Nome Santissimo di Maria”. Ancora oggi non siamo sicuri del nome dell’Architetto. Forse, il Geometra Nicola Berzanti, pt Antonio, di Rimini, che in quegli anni lavorava a San Marino presso l’Ufficio del Catasto. Da notare che contrariamente a quanto scritto da alcuni autori, i terreni sui quali è sorta non contenevano alcun “sperone” delle mura del Castello, ma erano proprietà private di Francesco Belluzzi (Casa con mulino dell’olio), di Agostino Staccoli (Orto) e piccola parte del Comune di Serravalle (Grèppa). Il Parroco di allora era Don Vincenzo Belluzzi, sammarinese di Città. Al Parroco era stato destinato dal Comune il solo uso dell’Altare del Crocefisso per le Funzioni Religiose. Questo per molti anni. Solo dopo il deperimento quasi totale della Chiesa Parrocchiale Santa Maria fu permesso ai Parroci di usare l’intero edificio, infatti l'attuale Chiesa assunse il Titolo di Chiesa Parrocchiale solo nel 1914 per libera concessione del Comune e prese il nome di Sant’Andrea Apostolo. La sacra immagine di Sant’Andrea sostituì quella di S. Gaudenzio patrono della diocesi di Rimini. Dopo il 1924 fu costruita anche le Casa Canonica. Circa un secolo fa la "Madonna del latte" venne ridipinta nella Madonna con il Bambino, forse per valorizzarla, con colori più vivi, ma il risultato fu modesto, anzi, pessimo, secondo il giudizio degli esperti. Grazie alla tenacia dell'ex parroco di Serravalle Don Peppino - che anni addietro chiese il sopralluogo sull’opera del Centro Restauri del Museo di Stato - si scoprì l’esistenza dell’affresco quattrocentesco originale e si procedette con i lavori di ripulitura e di restauro che hanno consentito di restituire la "Madonna del latte" ai fedeli, nel suo originale splendore. Storicamente Serravalle divenne Parrocchia nel 1707, prima era Curazia; sempre Diocesi di Rimini e Vicariato di Verucchio. I tre Castelli acquisiti da San Marino nel 1463 (Serravalle, Faetano e Mentegiardino) divennero Diocesi di San Marino-Montefeltro nel 1977. Oggi, la Repubblica di San Marino è Vicariato a sé.

La festa parrocchiale cade la prima domenica di Ottobre.

Parlando di “Accenni storici “ di Serravalle non si può dimenticare il CASONE.

Il Casone è sempre stata la casa del “Comune”. Si può dire che è sempre esistita da quando esiste il “Castello”. All’inizio era un fabbricato a capanna di un solo piano e un solo ambiente. Sempre allo stesso posto, vicino al “Maschio” o “Torre” e oggi “Campanile”. Il Casone, era l’unico ambiente pubblico. Dopo le Chiese. Il fabbricato è caduto e rifatto decine di volte. Ultimamente era di due piani e nel piano terra ospitava il Mattatoio. I rifiuti del Mattatoio che non erano molti si gettavano sotto le mura del Castello dove esisteva una cosi detta “Fossa” che serviva da discarica per tutto l’abitato. Il Casone è servito a tutti gli usi, a seconda delle necessità del momento: Sede del Comune, Sala per il Consiglio Comunale, Rifugio per famiglie disastrate, per Vedove Persone sole, per Negozio momentaneo, o Cantina, per Caserma, Prigione e Deposito momentaneo di ogni genere, infine Aula scolastica, Sede della Banda e sala da Ballo. Oggi il fabbricato é nuovo, moderno e si chiama “Casa del Castello”. Ospita ancora La Banda o Concerto di Serravalle. L’edificio è degli anni 1950.

Un'altra cosa simpatica da ricordare è l’esistenza, sempre nell’interno dell’abitato del Castello, della “Conserva”: un “Pozzo” poco profondo, 6-7 metri circa. Secco, cioè, senza acqua. Serviva quale ambiente refrigerante per Carni, Medicine e Ghiaccio per necessità urgenti. Consisteva in un deposito di neve e paglia, posti a strati orizzontali. Non ere piena e si usava per scendere dentro una scaletta a pioli. Era coperta da un capuccio a forma di Iglo formato da rami e paglia, con una piccola entrata laterale, che si teneva ben chiusa. Si eleggeva un custode che nella stagione invernale provvedeva al rinnovo delle neve e della paglia.

Piazza Giovanni Bertoldi, dedicata al francescano serravallese (nato intorno al 1350) che tradusse la Divina Commedia in Latino durante il Concilio di Costanza nel 1417. A valle della Piazza, il 10 Settembre 2021 - in occasione dei 700 anni dalla morte - è stato inaugurato il Parco Dante Alighieri. Mentre a monte della piazza si può ammirare una fontana in trachite di Viterbo (dono della Cassa di Risparmio di San Marino), con sei putti bronzei realizzata da Canzio Bardozzi nel 1987, così come il busto in bronzo dedicato a G. Bertoldi.

Di particolare importanza La Congregazione dell’Ospedale. Fin dal 1300 infatti esisteva in Serravalle una ”Opera pia di carità”: in seguito venne chiamata “Ospedale Serravalle” dal fatto che ospitava anche  viandanti e bisognosi del luogo. Divenne un’Opera importante per il Castello. Castello e Chiesa la sostenevano volentieri e di comune accordo. Acquistò interesse e divenne destinataria di vari beni anche materiali. Ereditò case e terreni. Non aveva una sede fissa, si serviva di ambienti donati o presi a nolo. Funzionava spesso come ambulatorio e raccoglieva neonati abbandonati che provvedeva di trasportare all’Orfanatrofio di Rimini. Si amministrava da sola tramite due Priori che venivano eletti ogni anno dal Comune. Con l’istituzione dell'Istituto di Sicurezza Sociale (I.S.S.) divenne Congregazione di Serravalle e acquistò la Colonia di Chiusi della Verna. Colonia che diresse sempre il nostro Mons. Giuseppe Innocentini. La Congregazione esiste tutt’oggi.

Nella stessa piazza si erge il Complesso della Scuola Media inaugurata nell'anno 1982. Progetto dell'Arch.Marino Bonizzato e Angelo Semprini, rappresenta con la sua struttura, le difficoltà che gli studenti dovranno affrontare per crescere. L'edificio scolastico ha una struttura complessa realizzata su più livelli. I piani interni sono caratterizzati da colori diversi della pavimentazione. Nella struttura è presente la Sala Polivalente - auditorium Little Tony, un fiore all'occhiello di Serravalle, dal 2014 in gestione alla Giunta di Castello.

Il Castello di Serravalle è attraversato dalla superstrada Rimini-San Marino, la più importante arteria della Repubblica, inaugurata nel 1965. Dogana delimita il principale confine fra Italia e San Marino anche attraverso un monumentale portale in acciaio, a foggia di pontile, progettata dall'Arch. Giancarlo De Carlo e realizzato nel 1996. Tale località, caratterizzata da una forte concentrazione urbanistica, sia residenziale che commerciale, un tempo era solo un piccolo borgo rurale; quasi tutto il terreno agricolo apparteneva, a quei tempi, ai Conti Manzoni-Borghesi, la cui ampia e prestigiosa villa con parco, guardava sulla strada principale; residenza di campagna di una nobile famiglia sammarinese il cui capostipite è il famoso umanista e numismatico Bartolomeo Borghesi (1781-1860). La Villa e le vaste proprietà che la circondavano, originariamente proprietà della facoltosa famiglia Staccoli di Urbino, è entrata a far parte del patrimonio della famiglia Borghesi quando Teresa Staccoli sposò il figlio adottivo di Bartolomeo Borghesi. Alla loro morte la Villa è stata ereditata dal nipote Agostino Bartolomeo Manzoni-Borghesi.
Da questa casa, il cui nucleo più antico risale al XVII secolo, i Conti Manzoni-Borghesi gestivano le vaste proprietà terriere circostanti e qui confluivano nel corso dell’anno i diversi raccolti. La struttura ha conservato per secoli una fisionomia eminentemente rurale e solo all’inizio del XX secolo è stata abbellita con la creazione dell’attuale facciata con scalone d’accesso al piano nobile e sormontata dall’elegante balaustra in pietra.
Gli ultimi discendenti della famiglia ad abitare la Villa furono il Conte Nicola Manzoni Borghesi e sua moglie, la Contessa Giuseppina Gardini. Furono loro che – nei primi anni 90 – cedettero la proprietà del complesso di Villa Manzoni, comprendente anche le scuderie ed il parco, all’allora Cassa Rurale di Faetano conservando tuttavia l’usufrutto della Villa. L’incarico di ristrutturare le antiche scuderie adiacenti per trasformarle in agenzia bancaria fu affidato all’Arch. Giancarlo De Carlo. La nuova agenzia fu inaugurata il 29 marzo 1998.
Dieci anni più tardi la Cassa Rurale – divenuta nel frattempo Banca di San Marino Spa – entra nel pieno possesso della Villa e la cede alla propria fondazione, l’Ente Cassa di Faetano, che ne avvia la risistemazione per destinarla a sede di iniziative artistiche e culturali. Il delicato lavoro di restauro è diretto dall’Architetto sammarinese Mirco Semprini secondo i canoni di un restauro conservativo evitando però di scendere nella conservazione passiva ma rendendo la struttura idonea alle nuove funzioni senza comprometterne il fascino (inaugurata il 23 Novembre 2013).

La Chiesa di Dogana è dedicata a S. Maria Ausiliatrice e fu aperta al culto nel 1965 (opera del Geom. Aldo Busignani), mentre il campanile, alto 33 metri, venne inaugurato nel 1976. La festa parrocchiale cade la quarta domenica di Maggio.

In Piazza Tini troviamo il "Teatro Nuovo", il principale spazio teatrale di San Marino: ogni anno il calendario delle rappresentazioni è denso e prestigioso, ospitando le più rinomate compagnia teatrali internazionali.

A Dogana, un tempo, era ubicata la prima Stazione Ferroviaria in territorio sammarinese del tratto Rimini-San Marino, fortemente voluta da Benito Mussolini. I lavori ebbero inizio il 3 Dicembre 1928 dopo che fu stipulata la convenzione italo-sammarinese del 26 Marzo 1927. Ci vollero 3.000 operai attivi per 8 ore al giorno per permettere l'inaugurazione il 12 Giugno 1931. La ferrovia Rimini-San Marino a trazione elettrica, fu in quel periodo universalmente riconosciuta come un capolavoro di tecnica e di ingegnosità, visto che tratti come Venezia-Milano e Bologna-Ancona, funzionavano a vapore. Aveva una lunghezza di circa 32 chilometri e, partendo da Rimini, arrivava alla Città di San Marino, a quota 643 metri s.l.m., in 53 minuti. Lungo il suo percorso incontrava 17 gallerie, tre ponti, tre viadotti, un cavalcavia, un sottovia. Danneggiata dai bombardamenti inglesi del 26 Giugno 1944, la linea non fu più ripristinata e le strutture furono gradatamente smantellate, tranne gli edifici che fungevano da stazioni.
Ora su parte del percorso si sviluppano parchi pubblici (Parco Ausa - Dogana e Parco Laiala - Serravalle) . Da tanti anni è in corso un progetto di recupero della linea, attraverso la costruzione di un percorso ciclo-pedonale che congiunga Dogana con San Marino città.

Il Castello di Serravalle, ha sicuramente le più vaste concentrazioni industriali ed artigianali della Repubblica, insediate principalmente nella località di Galazzano, Ciarulla e Rovereta.

Falciano, l'altra vasta località del Castello di Serravalle, è al contrario, in buona parte una zona a caratteristiche prettamente rurali: dalla documentazione redatta dai monaci benedettini nel millequattrocento, si evince che vasti appezzamenti delle terre di Falciano erano destinati alla coltivazione di ulivi (anche a memoria di questa coltivazione oggi si erge il Parco degli Ulivi). Successivi documenti risalenti al 1682 confermano in Falciano coltivazioni di cereali, ulivi, vigne e altro.

La Parrocchia di Falciano è qui dedicata a S. Pietro Apostolo e nel 1669 era solamente oratorio; il 24 Aprile 1890 la chiesa assume la qualifica di Vicaria Curata. Nel 1957 venne innalzato un nuovo campanile, e negli ultimi anni una lodevole opera di ristrutturazione dell'edificio nella sua interezza. La festa della Parrocchia onora la Madonna Addolorata e cade la terza domenica di Settembre.

Il Castello di Serravalle, possiede il più vasto ed attrezzato villaggio sportivo della Repubblica: il suo Stadio ospita la squadra di Calcio del San Marino. a cui si affianca il maestoso edificio polifunzionale "Multieventi Sport Domus" (1998). Al suo interno troviamo la piscina olimpionica e la palestra multidisciplinare. Caratteristica dell'edificio è proprio la polifunzionalità (sale riunioni, ampi locali, bar e punto ristoro) in cui si alternano concerti musicali, mostre, mercatini, e grossi momenti conviviali.


*Tratto dal volume: "Il Castello di Serravalle" testi di Primo Pesaresiintegrazioni a cura di Lino Guidi

DALLE GUALDARIE ALLE COMUNITA' LOCALI*

L’assetto e le funzioni attuali delle Giunte di Castello sono il frutto di una lunga evoluzione durata secoli. Si possono ricostruire le tappe di questo cammino, a partire dagli Statuti del XIII secolo, attraverso le Leggi che si sono succedute, dal 1925 fino all’ultima del 2020, che ne hanno via via precisato e modificato le competenze e le modalità  di elezione. Ogni legge è stata come un cartina al tornasole della evoluzione della società.

 

 

 * Il testo è interamente tratto dalla omonima pubblicazione di Clara Bastianelli° integrazione di Lino Guidi

IL XIII SECOLO

LA PRIMA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Alla fine del XIII secolo il territorio di San Marino era diviso in 10 Gualdarie, zone coperte quasi interamente di boschi (la radicale “guald” deriva da “waldâ”, termine tedesco che significa “bosco”). Tali Gualdarie avevano una estensione che andava da un minimo di 150 ettari di superficie ad un massimo di 650, per un totale di 2.520 ettari, pari a circa 26 kmq. Quella era l’estensione del territorio di San Marino come risulta dagli Statuti del 1295 - 1302.

Le Gualdarie erano: Il Castello e le Piagge; Tesano, Montecucco e Castiglione; Casole; San Giovanni sotto le Penne; Sterpeto e Piandavello; Domagnano; Cailungo e Bauti; De Gavigliano (Gaviano) e Submonte.

A ogni Gualdaria erano preposti un Gualdario, o custode dei boschi, ed un Estimatore. Il Gualdario aveva anche il compito di curare il rispetto della legge nelle contrade e negli abitati della sua zona ed aveva funzione di giudice conciliatore, in quanto, nel caso di danni causati alle proprietà  fondiarie – all’epoca dovuti per lo più a sconfinamento di bestiame a pascolo - , doveva fare il primo tentativo di concordare le indennità  dovute dal danneggiatore al danneggiato (previa stima dell’entità  del danno fatta dall’Estimatore).

La nomina dei Gualdari spettava ad uno dei Capitani Reggenti. Entro 15 giorni dalla sua investitura egli eleggeva due Nominatori che a loro volta sceglievano un Gualdario ed un Estimatore per ogni zona per la durata di un semestre.

La suddivisione del territorio in Gualdarie, conosciuta da San Marino nel XIII secolo, aveva scopi pratici di tutela del patrimonio naturale e delle proprietà  rurali, di boschi, vigneti, pascoli e corsi d'acqua, e di mantenimento dell’ordine pubblico, in un periodo in cui la definizione dei confini fra i diversi fondi doveva essere molto poco precisa, la popolazione era scarsa ed i mezzi di trasporto e di comunicazione non erano diffusi né veloci.

Non si trattava ancora di una gestione del territorio a fini amministrativi e di coordinamento fra centri diversi aventi ognuno una propria identità  e coesione interna costituita da interessi comuni.

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IL XV SECOLO

I PRIMI TRE CASTELLI

Nel 1463, in seguito all’ultima guerra combattuta e vinta contro i Malatesta di Rimini, San Marino raggiunse il suo massimo e definitivo ampliamento territoriale entrando in possesso di tre Castelli: Serravalle, Montegiardino e Faetano, con le relative corti e giurisdizioni. Questi Castelli già sotto i Malatesta avevano goduto di una certa autonomia amministrativa, infatti avevano propri Statuti ed erano retti ciascuno da un Arengo presieduto da un Capitano. San Marino mantenne ai tre Castelli le loro antiche prerogative. Negli Statuti del 1600 sono indicati ancora come Comuni e sono precisate le modalità  di elezione dei Capitani. Questi erano estratti a sorte dalla Reggenza ogni semestre tra i notai e i laureati in legge.

25 Marzo 1906 (L'ARÉNGO)

Noi serravallesi dovremmo festeggiare il 25 marzo doppiamente. Per noi L’Aréngo fu una liberazione, poiché fino ad allora eravamo considerati cittadini di serie B. Così come i cittadini di Faetano e Montegiardino, cioè la parte annessa al Comune del Titano nel 1463. Non godevamo ancora di tutti i diritti dei sammarinesi. In verità una legge del 1875 circa, dava ai Comuni annessi piena appartenenza alla vita pubblica e agli incarichi Pubblici alla pari dei cittadino originali, ma in realtà non avveniva totalmente. Con L’Arengo si passò da uno Stato oligarchico alla democrazia. I serravallesi furono determinanti nella preparazione e nel risultato positivo. Nella preparazione, con convinti e preparati uomini come il Gustavo Babboni e il Moro Morri. Nel risultato, giovò la grande ed entusiastica partecipazione alla grande Assemblea dei Capifamiglia che ne convalidò il numero per la validità dell’Assemblea stessa. Da quel famoso 25 marzo 1906 i serravallesi possono aspirare a qualunque Carica pubblica.

16 MARZO 1925

VENGONO ISTITUITI 10 CASTELLI

I CAPITANI RAPPRESENTANO I REGGENTI

Con regolamento del 16 marzo 1925 il territorio venne diviso in 10 zone alle quali fu data la denominazione di Castello (mutuata da quella in uso per Serravalle, Faetano, Montegiardino). I confini dei dieci Castelli ricalcavano in pratica quelli delle Parrocchie, eccetto Città  che era divisa in due zone: la Guaita e la Fratta (Borgo Maggiore). Gli altri Castelli erano: Montale, Fiorentino, Pennarossa (Chiesanuova), Montecerreto (Acquaviva), Torraccia (Domagnano), Serravalle, Faetano, Montegiardino.

A ciascun Castello venne preposto un Capitano con il compito di sorvegliare il buon andamento dei pubblici servizi e la conservazione degli edifici pubblici, delle strade, delle acque e degli altri beni dello Stato. A Serravalle, Faetano, Montegiardino, che avevano ancora servizi e patrimoni comunali, i Capitani conservarono le funzioni di Capi delle rispettive amministrazioni comunali.

I 10 Capitani erano nominati all’inizio di ogni magistratura dai Capitani Reggenti, di cui erano i rappresentanti nei rispettivi Castelli. Potevano essere scelti tra i membri del Consiglio o fra i cittadini residenti nel distretto del Castello. Non potevano rifiutare la carica né dimettersi. Erano rieleggibili. In occasione di ogni Arengo semestrale erano nominati anche i Consiglieri di Serravalle (in numero di 5), Faetano (4) e Montegiardino (2).

Fino all’Arengo del 4 aprile 1943 risultano a verbale le nomine dei tradizionali dieci Capitani di Castello. Il 3 ottobre 1943 risultano solo le nomine dei Capitani e dei Consiglieri dei Castelli di Serravalle, Montegiardino e Faetano. Il 2 aprile 1944 sono aggiunte anche le nomine dei Capitani di Castello di Fiorentino, Domagnano e Chiesanuova. E vengono adottate per la prima volta le denominazioni di Domagnano e Chiesanuova al posto di Torraccia e Pennarossa. La stessa procedura è seguita l’8 ottobre del 44. L’8 aprile del 45 sono elencati nove Castelli, essendo stati accorpati la Guaita e il Montale (Città  e Piagge). Viene adottata inoltre una nuova denominazione dei Castelli: Borgo per la Fratta; Fiorentino per Pennarossa (per un errore del verbalizzante, poiché Pennarossa aveva già  assunto la denominazione di Chiesanuova), Acquaviva per Montecerreto e Domagnano per Torraccia.

17 NOVEMBRE 1945

L’ORGANO DIVENTA COLLEGIALE ED ASSUME COMPITI E FISIONOMIA PRETTAMENTE AMMINISTRATIVI.

Il 17 novembre 1945 l’istituto fu trasformato in collegiale con la creazione delle Giunte Ausiliarie. Scopo della Legge era corrispondere alle nuove esigenze pubbliche di carattere locale attraverso la formazione di un organo esecutivo in piena corrispondenza con le autorità  centrali.

La Giunta Ausiliaria era scelta dal Congresso di Stato. La nomina veniva proclamata dai Capitani Reggenti in sede di Arengo semestrale. I membri dovevano essere scelti di preferenza tra i consiglieri e restavano in carica un anno (dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo). La Giunta Ausiliaria era in diretta dipendenza dal Congresso di Stato e dai singoli Deputati nell’ambito delle mansioni pertinenti ad ogni Dicastero. Nei Castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino la Giunta Ausiliaria si identificò con la amministrazione già costituita per la cura dei beni patrimoniali e dei servizi del luogo.

Nei Centri di Acquaviva, Domagnano, Fiorentino la Giunta era costituita da tre membri, in Città  e Borgo da cinque membri.

La legge del 45 abolì in toto quella del 25. In essa non sono più menzionati i Capitani di Castello, ma è prevista la nomina di un Delegato  all’interno di ogni Giunta, scelto dai suoi componenti a presiederla e coordinarne gli adempimenti. I Delegati della Giunta ausiliaria di Serravalle, Faetano e Montegiardino conservano il titolo di Capitano di Castello. La Giunta viene convocata ogni qualvolta occorra. Nella legge sono elencati non dieci distretti ma otto centri urbani e rurali: Serravalle, Faetano, Montegiardino, Acquaviva, Domagnano, Fiorentino, Città  e Borgo.

Di fatto, dai verbali delle riunioni dell'Arringo risulta che i Capitani di Castello continuarono ad essere nominati dal Congresso insieme ai membri della Giunta. Inoltre, a verbale  sono indicati, diversamente da quanto definito dalla Legge, nove Castelli (compare "Pennarossa", segnata, tra parentesi, come  "Chiesanuova").

Le Giunte Ausiliarie, oltre alle funzioni attribuite dagli Statuti ai Conservatori dei pubblici edifici, ai Sovrastanti alle vie e alle acque ed ai Capitani di Castello, di tutela delle cose dello Stato e della popolazione, assunsero il compito di attendere alla esecuzione degli ordini di carattere amministrativo emanati dal Governo e delle disposizioni e dei controlli che riguardano i servizi dell'Annona, dell'Assistenza, della Sanità , dei Lavori Pubblici, della Polizia Urbana e di quant'altro si attiene alle altre attività  cittadine. Le Giunte non potevano adottare provvedimenti di propria iniziativa ma potevano proporli agli organi competenti.

L’ultima nomina dei Capitani e delle Giunte Ausiliarie avvenne l’8 aprile 1973. Nell’Arengo del 7 ottobre 1973 la Reggenza lesse il seguente comunicato:

Si informa che essendo prossima la presentazione in seconda lettura avanti il Consiglio Grande e Generale della legge per la riforma delle Giunte di Castello, nella seduta odierna dell’Arengo la Reggenza non procederà  alla nomina delle Giunte Ausiliarie. Nell’attesa, per espressa volontà  del Consiglio Grande e Generale, restano confermate quelle attualmente in funzione. (La Reggenza) Assicura comunque l’Arengo che sarà  sua cura a che ciò venga portato a termine con la più spedita sollecitudine.

25 OTTOBRE 1973

Aumenta il numero dei membri della Giunta che diventa espressione dei gruppi politici presenti in Consiglio. La Giunta esce dalla sfera di influenza dell’esecutivo e diventa rappresentativa in modo indiretto.

Nel 1973 si attua una ulteriore riforma di questi organi della amministrazione decentrata (non si può parlare ancora di amministrazione locale. In ciascuno dei nove Castelli della Repubblica è istituita una Giunta di Castello che elegge al suo interno un Capitano. Il numero dei componenti di ogni Giunta viene aumentato fino a 24 o 15 membri, a seconda che la popolazione residente nel distretto sia superiore o inferiore a 2000 abitanti. La Giunta resta in carica un anno. La carica è incompatibile con quella di Consigliere. I requisiti per essere eletti sono gli stessi richiesti per la elezione nel Consiglio Grande e Generale. La Giunta è costituita su indicazione dei Gruppi Politici presenti in Consiglio in base alla proporzione numerica dei gruppi stessi. E’ un primo passo verso l’allargamento della rappresentatività  di questo istituto nei confronti della collettività  a cui corrisponde anche un allargamento delle sue funzioni. Scopo della Riforma delle Giunte di Castello del 1973 è infatti realizzare in forma autonoma iniziative ed attività  promozionali e di controllo di interesse pubblico e favorire lo sviluppo democratico in ambito locale. Si prefigurano le mansioni e il ruolo che questo organo ha mantenuto fino ad oggi:

* stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica in ordine sia a problemi particolari del Castello sia a quelli di interesse generale;

* esercitare il controllo sullo svolgimento dei servizi, delle attività  e dei lavori pubblici e sull’attuazione del piano di sviluppo del territorio;

* vigilare sulla conservazione dei beni patrimoniali dello Stato in particolare di quelli culturali, archeologici e artistici;

* promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;

* gestire le amministrazioni locali di beni e servizi.

La Giunta non può adottare provvedimenti con forza di legge ma può proporli agli organi competenti. Può presentare petizioni ed interrogazioni al Congresso di Stato ed invitare alle sue sedute rappresentanti del Governo e di altri organi istituzionali perché riferiscano su problemi di interesse generale; può servirsi di organi di informazione di vari enti per pubblicare proposte, osservazioni, documenti. Si prevede uno stanziamento nel Bilancio per il funzionamento delle Giunte e la realizzazione delle loro iniziative la cui amministrazione è affidata direttamente alle Giunte. La Giunta nomina al suo interno un Segretario col compito di redigere il verbale delle sedute. Il Capitano presiede la Giunta, la rappresenta e dà  corso alle decisioni adottate. Percepisce un emolumento a titolo di rimborso spese. Non esistono ancora le Case del Castello ma già  la legge prevede il reperimento di una sede per ogni Giunta.

30 NOVEMBRE 1979

La Giunta diventa elettiva, organo di democrazia diretta, strumento di gestione autonoma di beni e di interessi collettivi.

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e per una efficiente e moderna funzionalità  amministrativa con la Legge 30 novembre 1979 n.75 vengono riformati il sistema di nomina e le attribuzioni delle Giunte. Si attua così il passaggio netto di questo organismo dal centro alla periferia. Ovvero, le Giunte e i Capitani di Castello non sono più un organismo che, direttamente emanato dal potere centrale (dai Reggenti prima, dal Congresso e dal Consiglio poi) lo rappresenta nei vari ambiti locali, ma diventano un organismo che rappresenta gli interessi di ogni entità  territoriale nei confronti del governo centrale, con autonomia di gestione di alcune problematiche, di beni e servizi locali. Le Giunte di Castello si configurano quindi come un nuovo interlocutore sulla scena istituzionale.

La principale innovazione introdotta riguarda il sistema di nomina delle Giunte che diventano elettive per consultazione di tutto il corpo elettorale di ogni Castello, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Le liste dei candidati si presentano sotto il segno dei partiti politici.

Nei distretti con popolazione fino a 2000 abitanti i membri di Giunta sono 15, in quelli più popolosi sono 21. La durata in carica della Giunta è aumentata fino a quattro anni.

La Legge precisa, per la prima volta a chiare lettere, che il territorio della repubblica è suddiviso in nove distretti amministrativi denominati Castelli, che sono: San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino. In ognuno di essi è istituita una Casa del Castello.

Le Giunte di Castello hanno funzioni di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali. Possono deliberare nei limiti delle leggi vigenti, nell’ambito del territorio e della popolazione del Castello; possono svolgere ogni attività  ritenuta proficua per la popolazione interessata. Fra le nuove competenze, le più importanti sono: la possibilità  di gestire il bilancio della Giunta; esercitare l’iniziativa legislativa con la presentazione di progetti di legge, promuovere i referendum; rilasciare il nulla osta preventivo sulla concessione o il trasferimento di licenze commerciali e artigianali da esercitare nel Castello; esprimere pareri sul bilancio dello Stato.

Le Giunte non possono stabilire rapporti diretti con altri enti o con amministrazioni di altri Stati.

Ogni Giunta elegge al suo interno un Capitano di Castello, che la presiede e che resta in carica per due anni.

Anche il Segretario della Giunta resta in carica per due anni e come il Capitano ha diritto a una retribuzione. I membri della Giunta possono assentarsi dal lavoro per esigenze del loro mandato usufruendo di permessi straordinari.

L’appartenenza ad una Giunta è incompatibile con il mandato consiliare.

10 NOVEMBRE 1988

Ulteriori modifiche alla Legge del 1979.

La Legge del 10 novembre 1988, con l’obiettivo di dare ancora maggiore incisività  a questi organi di rappresentanza locale, portò a 5 anni la durata in carica della Giunta e portò da due anni a trenta mesi quella del Capitano di Castello. Inoltre, per rendere più agevoli il lavoro e le decisioni della Giunta, ne ridusse il numero dei componenti portandoli da 21 a 17 nei Castelli con più di 2000 abitanti, da 15 a 11 in quelli con popolazione inferiore. Introdusse le seguenti competenze: facoltà  di esprimere pareri sulle istanze d’Arengo che interessano il Castello, segnalare la disponibilità  di alloggi sfitti appartenenti allo Stato e fungere in generale da raccordo fra domanda e offerta di abitazioni nella zona di pertinenza; fare eseguire autonomamente piccoli lavori di interesse collettivo nell’ambito del Castello usufruendo di un apposito fondo di bilancio.

24 FEBBRAIO 1994

Dal proporzionale al maggioritario. Il Capitano di Castello è eletto direttamente dai cittadini residenti nel Castello.

L’evoluzione delle Giunte di Castello, organi dell’amministrazione locale, ha una tappa fondamentale nella Legge del 24 febbraio 1994 n.22, tuttora in vigore.

Il numero dei membri della Giunta è ulteriormente ridotto a nove nei Castelli con popolazione superiore a 2000 abitanti, a sette in quelli con popolazione di numero inferiore. Essi hanno diritto ad ottenere un gettone di presenza ogni volta che si riuniscono.

La più importante innovazione introdotta riguarda il sistema di elezione della Giunte e dei Capitani di Castello, la presentazione delle candidature e la formazione delle liste.

* Il Capitano di Castello non è più eletto dalla Giunta ma è anch’esso eletto direttamente dai cittadini insieme ai membri della Giunta. La sua carica dura 5 anni.

* Qualunque cittadino, purché in possesso dei requisiti di legge,  può autocandidarsi alle cariche di Capitano di Castello o di membro di Giunta.

* Chi si candida come Capitano di Castello deve formare una lista (di cui è il capolista) di candidati a membri di Giunta. La lista deve ottenere, da parte degli elettori residenti nel Castello interessato, almeno 20 sottoscrizioni (se la popolazione è inferiore a 2000 abitanti) o 40 (se la popolazione è pari o superiore a 2000 abitanti).

* Ogni lista, entro i 25 giorni precedenti la data delle elezioni, deve presentare il proprio programma.

* Il Sistema elettorale adottato è il maggioritario puro con premio di maggioranza, misto al proporzionale.

* In sede di voto, l’elettore, dopo aver scelto il Candidato a Capitano di Castello, ha facoltà  di dare la preferenza a due candidati a membri di Giunta, appartenenti alla lista del Capitano di Castello prescelto.

* E’ eletto il Capitano di Castello che ha ottenuto il maggior numero di voti. Alla sua lista sono attribuiti sei o cinque seggi, compreso quello del Capitano, a seconda che il Castello abbia popolazione superiore o inferiore a 2000 abitanti, anche se la percentuale dei voti ottenuti è inferiore al 60%. Se tale percentuale è superiore, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale dei voti validi ottenuti. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo DHont.

* Le elezioni sono valide anche se si presenta un’unica lista, purché abbia votato almeno il 50% del corpo elettorale del Castello e la lista abbia ottenuto più del 50% dei voti validi espressi. Ponendo tale percentuale di sbarramento, il legislatore ha inteso legittimare la rappresentatività  della lista in rapporto alla popolazione del Castello.

Alla riforma del sistema elettorale consegue una riforma delle competenze di questi organi, tra cui spicca in particolare l’attribuzione al Capitano di maggiore autonomia e di alcune funzioni proprie dell’amministrazione statale. Egli ha il diritto di partecipare alla commissione urbanistica e può celebrare matrimoni civili. Anche i compiti delle Giunte risultano rafforzati: ad esempio, ora possono stabilire rapporti diretti con enti ed amministrazioni di altri Stati (previo nulla osta congiunto della Segreteria di Stato Affari Esteri e del Dicastero ai Rapporti con le Giunte) e possono intervenire in materia di tutela ambientale.

10 OTTOBRE 2002

Modifiche alla Legge del 1994 Maggiore stabilità  per le amministrazioni locali

La Legge n.22 del 1994 viene modificata negli artt. 5 e 9 con la Legge n.97 del 2002.

La nuova normativa prevede che, in caso di dimissioni, decadenza  o morte del Capitano di Castello, non si vada più alle elezioni, ma si proceda alla sua sostituzione con il Consigliere di Giunta appartenente alla lista del Capitano, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni, decadenza  o morte dei Consiglieri di Giunta eletti, il Capitano procede alla sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente per numero di voti.

E’ invariata la rinnovabilità  totale della Giunta tramite consultazioni elettorali qualora perda la metà  più uno dei suoi componenti o sia esaurita la graduatoria dei non eletti.

Inoltre, pur restando ferma la incompatibilità  fra la carica di Capitano di Castello o di membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, la nuova normativa introduce la facoltà , per chi ricopra una di queste cariche, di candidarsi quale membro dell’altro organismo elettivo, purché, se eletto, opti per uno dei due mandati (politico o amministrativo) nel termine di quindici giorni dall’ultima elezione.

24 Settembre 2020

Con la LEGGE 24 SETTEMBRE 2020 n.158 si cerca di dare maggiore potere e autonomia alle Giunte di Castello

CAPO I


DEL CAPITANO E DELLA GIUNTA Dl CASTELLO


Art. 1
(Castelli)


1. Il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove Castelli denominati: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino. L'estensione territoriale dei Castelli è definita nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

2. Il Castello è un ente istituzionale e territoriale cui la legge attribuisce personalità giuridica con funzioni amministrative, di rappresentanza e di proposta concernenti il territorio al quale l'ente fa riferimento, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, che trova espresso riconoscimento nell'ambito della cooperazione internazionale europea e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati europei, ai fini della realizzazione di un'amministrazione efficace e vicina ai cittadini.

3. La presente legge disciplina i compiti e le funzioni del Capitano e della Giunta di Castello, di seguito Giunta.

4. Il Capitano di Castello rappresenta e presiede la Giunta. Il Capitano di Castello e la Giunta sono eletti a norma della presente legge.


Art. 2
(Finalità)


1. La presente legge promuove la partecipazione dei cittadini, anche in forma diretta, alla vita sociale e amministrativa della Repubblica, valorizzandone il contributo, sia come singoli sia come associati, all'organizzazione efficiente dei servizi demandati alle Giunte di Castello.

2. La presente legge disciplina lo stato giuridico, le competenze e il sistema di elezione delle Giunte di Castello e dei Capitani di Castello, armonizzandone i contenuti, compatibilmente alle peculiarità della Repubblica di San Marino e del suo sistema giuridico, ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, nonché a quelli del Protocollo n.16 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 2 ottobre 2013, ratificato dalla Repubblica il 16 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018, che consacra l'attuazione della Convenzione conformemente al principio di sussidiarietà.


Art. 3
(Composizione della Giunta)


1. Il Capitano di Castello e la Giunta di Castello hanno sede nella Casa del Castello.

2. La Giunta di Castello è presieduta dal Capitano di Castello.

3. La Giunta, nei Castelli con popolazione pari o superiore a duemilacinquecento abitanti, è composta dal Capitano di Castello e sette membri. La Giunta, nei Castelli con popolazione inferiore a duemilacinquecento abitanti, è composta dal Capitano di Castello e cinque membri.


Art. 4
(Giuramento e decadenza)


1. Nei quindici giorni successivi alle elezioni, salvo ritardo giustificato, i Capitani di Castello e i membri delle Giunte eletti prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nelle forme prescritte, innanzi ai Capitani Reggenti.

2. Gli eletti che non prestano giuramento entro sessanta giorni dalla notifica dell'elezione, decadono dalla carica.

3. Decade, altresì, l'eletto che per tre volte consecutive non abbia partecipato alle sedute della Giunta, salvo motivate giustificazioni.


Art. 5
(Dimissioni, decadenza, morte)


1. Le Giunte e i Capitani di Castello durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni loro attribuite sino all'insediamento dei nuovi Capitani e delle nuove Giunte.

2. In caso di dimissioni, decadenza o morte dei membri di Giunta eletti, il Capitano di Castello attiva, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale, le procedure per la sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente per numero di voti.

3. L'eletto entra in carica dopo il giuramento prestato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 4.

4. ln caso di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello, si procede alla sua sostituzione con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i membri di Giunta eletti nella medesima lista. Nell'attesa che le procedure di sostituzione vengano espletate dall'Ufficio Segreteria Istituzionale, il Segretario di Giunta assume temporaneamente le funzioni di Capitano di Castello.

5. Le procedure di sostituzione di cui ai commi 2 e 4, devono concludersi entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato l'esigenza della sostituzione medesima.

6. La Giunta prende atto dell'avvenuta sostituzione entro il termine di quindici giorni dalla data del giuramento.

7. La Giunta di Castello è rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale qualora venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti e qualora sia esaurita la graduatoria dei non eletti.


Art. 6
(Convocazione e decadenza della Giunta)


1. Le sedute della Giunta di Castello sono pubbliche, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di riservatezza per questioni attinenti a soggetti privati che non rivestano interesse pubblico. L’ordine del giorno della seduta indica se la stessa sia pubblica o meno.

2. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

3. Le deliberazioni della Giunta vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità dei voti prevale il voto del Capitano di Castello o, in caso di sua assenza, del Segretario della Giunta.

5. Le sedute sono convocate dal Capitano di Castello almeno una volta al mese e ogni qualvolta occorra o vi sia la richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. In quest’ultimo caso l’ordine del giorno deve essere indicato nella richiesta di convocazione.

6. La convocazione avviene con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 36 ed è effettuata, salvo casi straordinari, con preavviso di cinque giorni e contiene l’ordine del giorno che deve essere reso pubblico con manifesto da affiggere in appositi spazi predisposti nella Casa del Castello.

7. La Giunta che non si riunisca per l’espletamento delle proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi o non adempia gli obblighi di legge può essere dichiarata decaduta dalla Reggenza, previo accertamento della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello, con il supporto dell’Ufficio Segreteria Istituzionale.

8. La Reggenza provvede alla convocazione delle elezioni nel Castello per il rinnovo di tali organismi.


Art. 7
(Insindacabilità)


1. I membri della Giunta e il Capitano di Castello non possono essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi in seno alla Giunta di Castello.


CAPO II


ELEZIONE DEL CAPITANO Dl CASTELLO
E DEI MEMBRI Dl GIUNTA


Art. 8
(Elettorato attivo)


1. L'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta avviene mediante votazione diretta.

2. Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni residenti e che non si trovino in alcune delle condizioni previste dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1. Sono ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei membri di ciascuna Giunta i cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli formate ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

3. Sono altresì elettori ed ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei membri di ciascuna Giunta, i cittadini stranieri che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge previsti per i cittadini sammarinesi elettori di cui al comma che precede, sono residenti in Repubblica ed abbiano maturato, alla data della revisione annuale delle liste elettorali di cui all’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, dell’anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dei Capitani di Castello e dei membri di Giunta, la ininterrotta residenza decennale nel territorio della Repubblica. La Commissione Elettorale, nell’anno dedicato allo svolgimento delle elezioni delle Giunte per scadenza naturale del mandato, in sede di revisione generale delle liste di cui sopra, provvede altresì alla compilazione di apposite liste elettorali denominate “liste elettorali aggiunte” in cui vengono iscritti i cittadini stranieri aventi diritto di voto assegnandoli agli uffici elettorali di sezione (seggi) del relativo Castello di residenza secondo criteri, determinati dalla Commissione Elettorale, che assicurano una loro equa distribuzione fra tutti i seggi della medesima circoscrizione elettorale: in ogni caso, la superiore assegnazione non rileva ai fini del limite massimo di elettori per ogni seggio come determinato dall’articolo 4, comma 2, della Legge n.6/1996 e successive modifiche. In caso di elezioni anticipate, la compilazione delle liste elettorali aggiunte avviene ad opera della Commissione Elettorale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto reggenziale di convocazione delle elezioni. In sede di formazione delle liste elettorali aggiunte, la Commissione Elettorale procede alla iscrizione anche dei cittadini stranieri residenti che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre o entro la data di svolgimento delle elezioni in caso di elezioni anticipate. E’ causa di cancellazione dalle liste elettorali aggiunte, ad opera della Commissione Elettorale, oltre alla perdita del diritto di elettorato attivo per i motivi previsti dall’articolo 2 della vigente legge elettorale, l’aver perso il requisito della residenza nel territorio della Repubblica di cui al presente articolo. Non ha diritto alla iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, il cittadino straniero residente nei cui confronti l’Ufficio di Stato Civile ha adottato il provvedimento di cancellazione o revoca della residenza anagrafica ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 5, lettera a), della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, come integrato dall’articolo 35 della Legge 30 luglio 2015 n.118. Valgono avverso la compilazione delle liste elettorali aggiunte e per quanto compatibili, le disposizioni dettate dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

4. Le sezioni elettorali sono costituite ai sensi della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.

5. La Giunta del Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.

6. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.

7. Per l'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta il corpo elettorale del singolo Castello costituisce collegio unico.


Art. 9
(Elettorato passivo)


1. Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti l'iscrizione nelle liste elettorali del Castello in cui si è candidati.

2. Non è ammissibile la contestuale candidatura quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.


Art. 10
(Liste dei candidati)


1. La data di svolgimento delle elezioni del Capitano di Castello e della Giunta è fissata con decreto reggenziale almeno novanta giorni prima della stessa.

2. Le liste dei candidati con a capo il candidato a Capitano di Castello devono essere presentate presso lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12,00 del cinquantesimo giorno precedente quello delle elezioni. Ogni capolista, unitamente alla lista dei candidati, deve presentare le dichiarazioni di accettazione da parte di ogni singolo candidato, debitamente autenticate da notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. Ogni lista, compreso il candidato alla carica di Capitano di Castello che è capolista, deve essere composta da un numero di persone non superiore a sedici e non inferiore a otto nei Castelli con popolazione pari o superiore a duemilacinquecento abitanti, non superiore a dodici e non inferiore a sei nei Castelli con popolazione inferiore a duemilacinquecento abitanti. 

3. Insieme alla lista contenente i nomi dei candidati devono essere presentati anche il nome di lista, il modello di contrassegno stampato o figurato che i presentatori intendono adottare nonché le sottoscrizioni ottenute di cui al comma 5. I contrassegni non possono in nessun caso raffigurare i simboli ufficiali identificativi dei vari Castelli.

4. Non è ammessa la candidatura in più di una lista a pena di nullità di tutte le candidature.

5. La lista, formata ai sensi dei precedenti commi, deve ottenere da parte degli elettori residenti nel Castello interessato almeno trenta sottoscrizioni in un Castello con popolazione inferiore a duemilacinquecento abitanti e almeno quaranta sottoscrizioni in un Castello con popolazione pari o superiore a duemilacinquecento abitanti.

6. Ogni cittadino elettore nel Castello interessato può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una lista: le sottoscrizioni effettuate in più di una lista comportano l'annullamento della firma in tutte le liste sottoscritte. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

7. La firma di coloro che sottoscrivono le liste dei candidati deve essere autenticata da pubblico notaio iscritto all’Albo della Repubblica di San Marino o dall'Ufficiale di Stato Civile. 

8. Le liste dei candidati, corredate dalle sottoscrizioni prescritte, devono essere presentate dal candidato alla carica di Capitano di Castello o da suo delegato entro le ore 12,00 del cinquantesimo giorno precedente quello delle elezioni allo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia ricevuta con numerazione progressiva.

9. La Commissione Elettorale di cui alla Legge n.6/1996 e successive modifiche entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione procede a:

a) verificare le singole candidature, escludendo quelle che non presentano i requisiti prescritti;

b) verificare le liste dei candidati riducendo al limite prescritto, partendo dall' ultimo, quelle contenenti un numero di candidati superiore a quanto previsto al comma 2 ed eliminare quelle con un numero di candidati inferiore a quanto previsto allo stesso comma 2;

c) eliminare le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori indicato al comma 5 o che manchino delle forme legali prescritte per la sottoscrizione;

d) esaminare i contrassegni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili tra loro, eliminando, altresì, quelli presentati successivamente e quelli che raffigurino i simboli ufficiali identificativi dei Castelli. In tal caso la Commissione Elettorale invita il capolista a sostituire il simbolo rifiutato entro il termine di ventiquattro ore, pena l’esclusione della lista dalle elezioni;

e) stabilire, mediante sorteggio, l’attribuzione della lettera seguendo l’ordine alfabetico a ciascun candidato alla carica di Capitano di Castello, determinandone l'ordine di iscrizione sulla scheda elettorale;

f) comunicare, con atto notificato personalmente e immediatamente a mezzo Ufficiale Giudiziario al candidato capolista e al candidato eventualmente interessato direttamente, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale.

10. La Commissione Elettorale, nel caso di candidature da parte di un medesimo soggetto in più liste, le dichiara nulle, dandone comunicazione al candidato e al capolista che, nel termine di ventiquattro ore, deve provvedere alla eventuale sostituzione.

11. Entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali rende pubblico l'elenco delle liste secondo l'ordine di sorteggio delle stesse.

Le liste saranno esposte, mediante affissione pubblica nel rispettivo Castello.


Art. 11
(Comizi elettorali)


1. La campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta è convocata dal Capitano di Castello uscente tramite manifesto, reso pubblico trenta giorni prima della data delle elezioni, che viene predisposto dallo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

2. Nel manifesto sono pubblicati gli elenchi dei candidati e indicate le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni.

3. Entro il venticinquesimo giorno precedente quello delle elezioni ogni lista deve presentare il proprio programma, che deve essere depositato presso la Casa del Castello e conservato dal Capitano di Castello.

4. Entro trenta giorni dall’adozione del decreto reggenziale di cui all'articolo 10, a cura dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali vengono espletate tutte le formalità inerenti ai certificati elettorali di cui all' articolo 12 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.

5. Tali certificati devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente a quello stabilito per le elezioni.

6. È applicabile, per quanto compatibile, l’articolo 12 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.

7. Con apposito decreto delegato sono stabilite, osservando il criterio della parità, le modalità di divulgazione e pubblicità dei programmi nonché la disciplina della campagna di presentazione. Fino all’adozione di tale decreto restano applicabili le disposizioni di cui al Decreto 30 ottobre 2003 n. 138.


Art. 12
(Scheda elettorale)


1. La votazione avviene con una scheda unica nella quale sono indicati i contrassegni delle liste, nonché i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Capitano di Castello scritti in un apposito rettangolo, secondo l’ordine determinato mediante sorteggio.

2. Al centro della scheda sono poste due righe tratteggiate nelle quali possono essere indicate le preferenze per i membri di Giunta.

3. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali secondo il modello che verrà adottato tramite apposito decreto delegato. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.


CAPO III


DEL PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI


Art. 13
(Rinvio)


1. Per il procedimento delle elezioni si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i principi e le norme della Legge n. 6/1996 e successive modifiche, in quanto compatibili, nel rispetto del diritto a libere elezioni garantito dall’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, ratificato ed in vigore per la Repubblica dal 22 marzo 1989.


Art. 14
(Presidenti di seggio e scrutatori)


1. La Commissione di cui all'articolo 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante deposito presso lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali e affissione in ogni Castello, una lista di cittadini con funzione di Presidente di seggio elettorale durante l'anno in corso.

2. La Commissione sorteggia i Presidenti di seggio fra gli elettori di cui all'articolo 8, comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge n. 6/1996 e successive modifiche e che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità previste dal medesimo articolo 23.

3. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

a) i membri del Congresso di Stato;

b) i membri del Consiglio Grande e Generale;

c) il Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali;

d) i membri della Commissione Elettorale;

e) i Magistrati e i Cancellieri del Tribunale Unico;

f) i candidati alla carica di Capitano di Castello e a membro di Giunta;

g) il Capitano di Castello ed i membri di Giunta uscenti.

4. Per gli eventuali reclami contro la formazione di detta lista, per la definitività della lista medesima, si applica quanto disposto dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 23 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.

5. La Commissione, entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso di impedimento.

6. La Commissione, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente le elezioni, procede alla nomina di due scrutatori per seggio tra gli elettori di cui all’articolo 8, comma 2, che siano iscritti nelle liste elettorali ed abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui all’articolo 23 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche, e non ricadano nelle ipotesi previste dal precedente comma 3. La Commissione procede, altresì, alla nomina di quattro scrutatori per il Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato che svolge anche le funzioni di seggio per il voto a domicilio, ai sensi del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n. 53.

7. Le nomine a Presidente di seggio e quelle a scrutatore devono essere notificate a mezzo Ufficiale Giudiziario entro settantadue ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

8. All’elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore che si astenga senza giustificato motivo si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell’articolo 23 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.


Art. 15
(Formalità precedenti le votazioni)


1. Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dal Presidente della Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale per la votazione, compreso un esemplare della lista di sezione dalla quale la Commissione medesima avrà eliminato i nomi degli iscritti che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno della votazione, le schede di Stato e un congruo numero di matite copiative, nonché l’elenco degli scrutatori.

2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma il Presidente della Commissione Elettorale può delegare il Dirigente dell’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o altro funzionario del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

3. Le schede sono consegnate in numero pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.


Art. 16
(Costituzione del seggio)


1. Alle ore 6,00 il Presidente di ogni seggio costituisce l’Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori di cui all' articolo 14 nominati dalla Commissione Elettorale.

2. Uno degli scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e un altro quelle di Segretario di seggio.

3. Almeno due dei tre componenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

4. Se il designato a presiedere l’Ufficio Elettorale non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Commissione Elettorale per essere sostituito.

5. Durante le operazioni elettorali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

6. In caso di assenza del Segretario di seggio ne assume le funzioni il Vicepresidente.


Art. 17
(Il voto)


1. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto o sul simbolo della lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di due candidati alla carica di membro di Giunta, scegliendo nella lista di cui è capolista il candidato a Capitano di Castello prescelto.

3. La preferenza può esprimersi indicando il nome e cognome del candidato o il suo numero di lista o entrambi.

4. Se l'elettore ha votato un candidato a membro di Giunta senza apporre il contrassegno per il candidato alla carica di Capitano di Castello, il voto si intende dato alla lista cui appartiene il membro di Giunta prescelto.

5. Le preferenze espresse per candidati facenti parte di liste diverse da quella a cui appartiene il candidato a Capitano di Castello prescelto, sono nulle.

6. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

7. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno.

8. Ai fini della validità del voto l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

9. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

10. Sono nulle le schede:

a) che non rechino il timbro della sezione. Sono altresì nulle le schede che non presentino la firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;

b) quando presentino scritture o segni destinati a far riconoscere il votante;

c) che non siano compilate con la matita copiativa.

11. Sono da considerarsi bianche le schede che non esprimano il voto per alcuno dei candidati o delle liste.

12. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi che precedono.


Art. 18
(Scrutinio e operazioni elettorali)


1. È proclamato eletto Capitano di Castello il candidato alla carica espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato alla carica di Capitano di Castello più giovane di età.

3. A ciascuna lista di candidati alla carica di membro della Giunta si intendono attribuiti tanti voti quanti quelli conseguiti dal candidato alla carica di Capitano di Castello o per i membri di Giunta.

4. Alla lista cui appartiene il candidato alla carica di Capitano di Castello che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti rispettivamente cinque e quattro seggi, compreso quello del Capitano di Castello, a seconda che la popolazione sia superiore o inferiore a duemilacinquecento abitanti, anche se i voti ottenuti sono inferiori alla percentuale del 62,5%. Qualora la percentuale di voti validi ottenuti sia superiore al 62,5%, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale di voti validi da essa ottenuti.

5. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo D'Hondt.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti membri di Giunta secondo l'ordine di voti di preferenza ottenuti.

7. A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani d'età.

8. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Capitano di Castello della lista medesima.

9. Se alle elezioni in un Castello si presenta un'unica lista, le elezioni sono da ritenersi valide qualora abbia votato almeno il 35% degli aventi diritto e la lista ottenga la maggioranza dei voti validi.

10. Per eventuali ricorsi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 44 della Legge n. 6/1 996 e successive modifiche.

11. I risultati elettorali vengono resi pubblici dopo le elezioni con decreto reggenziale, nel quale sarà indicata la data in cui i Capitani di Castello e le Giunte dovranno riunirsi per l'insediamento.


Art. 19
(Incompatibilità)


1. Sono incompatibili la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale.

2. Il Capitano di Castello e il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta sono tenuti a optare per uno dei due mandati nel termine di quindici giorni dall’ultima elezione, dandone comunicazione scritta all’Ufficio Segreteria Istituzionale.

Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l’eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell’ultima elezione.

3. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Giunta gli ascendenti e i discendenti, i fratelli conviventi, i coniugi, i contraenti di unione civile o coloro che convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

4. In caso di elezione contestuale prevale quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo rinuncia dello stesso, da comunicare entro sette giorni dall’avvenuta elezione all’Ufficio Segreteria Istituzionale.

5. Ai Capitani di Castello ed ai membri della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla Legge 5 settembre 2014 n.141 e successive modifiche.


CAPO IV


DEI COMPITI DEL CAPITANO Dl CASTELLO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO


Art. 20
(Compiti del Capitano di Castello)


1. Al Capitano di Castello compete:

a) rappresentare la Giunta e il Castello in ogni ambito e sede compresa la rappresentanza per gli aspetti patrimoniali di competenza;

b) convocare e presiedere le riunioni della Giunta;

c) predisporre l’ordine del giorno delle sedute della Giunta, previa verifica delle proposte e richieste pervenute;

d) dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta. In caso di temporanea assenza o impedimento il Capitano può delegare il Segretario o un membro di Giunta a sottoscrivere una o più delibere della Giunta e a rapportarsi con gli uffici pubblici di cui al comma 3;

e) trasmettere, qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, copia delle deliberazioni alle Segreterie di Stato e agli organismi interessati oltre che alla Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello;

f) relazionare al Congresso di Stato tramite il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello;

g) celebrare matrimoni civili su delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni e adempiere a ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato;

h) partecipare alle sedute della Commissione per le Politiche Territoriali ai sensi della vigente normativa in materia edilizia e urbanistica al fine di manifestare il parere assunto dalla Giunta in merito all’intervento urbanistico;

i) ogni altra funzione demandata dalle leggi vigenti.

2. Le deliberazioni della Giunta di Castello sono redatte sulla base delle indicazioni contenute in un apposito regolamento interno da adottare nella seduta di insediamento della Giunta stessa e devono essere protocollate e raccolte in apposito registro. Il regolamento adottato da ogni singola Giunta deve essere trasmesso, entro trenta giorni dalla sua approvazione, all’Ufficio Segreteria Istituzionale.

3. Il Capitano di Castello o il delegato di cui al comma 1 ha la facoltà di seguire, stimolare e sollecitare presso gli uffici pubblici il regolare svolgimento delle pratiche di cittadini e di Enti che, comunque, rivestono un interesse di carattere sociale e in ogni caso un interesse che coinvolge tutta la Comunità o parte di essa. A tal riguardo, negli ambiti di cui agli articoli 22 e 23, il Capitano di Castello o suo delegato ha la facoltà di accedere ai documenti amministrativi in qualità di soggetto interessato a mente dell’articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche e di partecipare al procedimento di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 29 giugno 2016 n.79 e successive modifiche.

4. Il Capitano di Castello, su mandato della Giunta, può effettuare brevi trasferte fuori territorio aventi finalità istituzionali, sentite la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Le spese della trasferta sono a carico della Giunta nell’ambito delle risorse già assegnate.


Art. 21
(Il Segretario della Giunta di Castello)

1. Nella sua prima seduta la Giunta elegge fra i suoi membri il Segretario.

2. Il Segretario sostituisce il Capitano di Castello, in caso di assenza o impedimento, per gli atti di ordinaria amministrazione o a esso delegati dal Capitano stesso.

3. Compiti del Segretario sono la redazione del verbale delle riunioni di Giunta ed il compimento degli atti di supporto amministrativo.

4. Il verbale delle riunioni di Giunta, da approvarsi nella seduta successiva, deve essere redatto su apposito registro o su singoli fogli recanti l'intestazione della Giunta di Castello, firmati dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta, e trasmesso in formato elettronico all’Ufficio Segreteria Istituzionale.


Art. 22
(Compiti della Giunta di Castello)


1. Alla Giunta di Castello compete la gestione del Bilancio annuale, nonché la conservazione e la gestione dei beni patrimoniali ad essa trasferiti.

2. I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.

3. Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello mediante:

a) la trasmissione di proprie delibere, ordini del giorno, richieste e proposte ad enti e organismi pubblici;

b) la presentazione di interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato, che è tenuto nel termine di sessanta giorni, oppure in un tempo concordato con la Giunta richiedente, a dare risposta in forma scritta e motivata;

c) l'invito a partecipare alle proprie sedute rivolto ai membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale nonché a rappresentanti di enti o organismi istituzionali, affinché riferiscano su questioni che ricadano sotto la loro diretta competenza e responsabilità;

d) la pubblicazione di proposte, osservazioni e documenti;

e) l'attivazione di assemblee, dibattiti e incontri pubblici.

4. La Giunta delibera autonomamente, nei limiti del proprio Bilancio annuale, in materia di:

a) operatività e funzionamento della Giunta medesima;

b) interventi aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale;

c) finanziamento d'iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali, anche in collaborazione con enti, istituti e associazioni, pubblici e privati;

d) promozione di lavori pubblici di cui alla presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 28 e dall'articolo 32;

e) stipula di atti e contratti limitatamente agli ambiti di propria competenza.

5. Le Giunte di Castello possono stabilire rapporti diretti con Enti o Amministrazioni di altri Stati e con organizzazioni internazionali, previo nullaosta congiunto della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, anche in virtù del riconoscimento della centralità degli Enti territoriali sul piano internazionale.

6. Le Giunte hanno il compito di coordinare le iniziative culturali, ricreative e sociali promosse nell'ambito del Castello, al fine di favorire la collaborazione fra i diversi soggetti operanti nel territorio.

7. I Centri Sociali che godono di finanziamenti erogati dallo Stato collaborano con le Giunte di Castello sulla base della programmazione annualmente concordata tra le Giunte di Castello, la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello e la Segreteria di Stato per la Cultura.

8. La Giunta di Castello, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 3, può segnalare agli organi competenti eventuali irregolarità o ritardi nello svolgimento delle pratiche e può suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.


Art. 23
(Attribuzione e poteri della Giunta di Castello)


1. La Giunta, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio, esprime parere vincolante sulle autorizzazioni per l'attività di commercio ambulante.

2. La Giunta detta direttive in materia di:

a) organizzazione e disciplina di mercati in conformità alle leggi vigenti in materia;

b) insediamenti commerciali, qualora nelle diverse zone commerciali si manifestino disservizi per la fornitura di beni.

3. La Giunta è competente a formulare proposte e deliberazioni in materia di viabilità nell'ambito del territorio del Castello, previo conforme parere degli Uffici preposti. La Giunta partecipa, per quanto di competenza, al Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale di cui all’articolo 5 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81.

4. La Giunta deve essere preventivamente e ufficialmente informata su tutti i progetti di carattere pubblico riguardanti il territorio del Castello promossi dagli organi istituzionali o da privati convenzionati. La Giunta può esprimere un parere entro trenta giorni dal ricevimento di tale informativa. Il parere assume natura vincolante, tranne nel caso in cui tali progetti rivestano carattere strategico per la Repubblica e quindi comportino deliberazioni o atti da parte del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

5. La Giunta di Castello esprime parere, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del competente ufficio, in riferimento a:

a) individuazione dei settori merceologici da incentivare o da disincentivare, relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità dei singoli Castelli così come previsto dalle leggi in materia;

b) abbinamento di più settori merceologici per le tipologie di esercizi nei centri storici dei vari Castelli;

c) Istanze d'Arengo, qualora la questione sia di interesse generale del Castello;

d) competenze di cui all'articolo 3 della Legge 6 luglio 1982, n. 69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianale in immobili privi di specifica destinazione d'uso" e successive modifiche;

e) proposte d'intervento per la prevenzione di eventi calamitosi e per il contenimento di danni alle cose e alle persone. In tale materia la Giunta può fare segnalazioni al Servizio di Protezione Civile;

f) permute e alienazioni riguardanti immobili situati all'interno del Castello;

g) inserimento e declassamento delle case inserite a catalogo ai sensi della normativa in materia;

h) aggiornamento dell'elenco manufatti o immobili con valore di monumento ubicati nel Castello di pertinenza;

i) emanazione del decreto reggenziale proposto dal Capo del Servizio Protezione Civile sulla dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale";

l) piano di sviluppo sul commercio, relativamente al territorio di pertinenza della Giunta medesima, con particolare riferimento ai centri storici. I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), f),

g), h), l) devono intendersi come obbligatori, mentre quelli di cui alle lettere e), i) di tipo facoltativo.

6. La Giunta è tenuta a esprimere parere in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge.

7. Nel caso venga adottata una decisione contraria al parere espresso dalla Giunta di Castello, questa va motivata per iscritto ad eccezione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Grande e Generale.

8. E’ competenza della Giunta di Castello proporre le denominazioni delle nuove aree di circolazione e la modifica di denominazioni già esistenti entro i limiti territoriali del Castello, come previsto dalla normativa in materia di ordinamento topografico ed ecografico.

9. La Giunta promuove ricerche, studi e iniziative dirette a favorire e diffondere la conoscenza della storia, del costume e delle tradizioni, nonché delle peculiarità del Castello, avvalendosi della collaborazione degli uffici dello Stato e di enti e istituti culturali pubblici e privati.

10. La Giunta ha altresì facoltà di promuovere, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte e con gli uffici preposti, misure adeguate al restauro e la conservazione delle testimonianze artistiche, architettoniche e archeologiche del passato.

11. Spetta al Capitano di Castello e alla Giunta pubblicare mediante affissione negli appositi spazi del Castello atti e provvedimenti sia d'interesse del Castello sia d'interesse della collettività nei modi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti o secondo specifica disposizione.

12. I membri delle Giunte di Castello vengono chiamati a rappresentare le Giunte stesse all'interno di organismi collegiali e di commissioni, come previsto dalla legge.


Art. 24
(Parere delle Giunte sul Bilancio dello Stato)


1. L’Amministrazione può richiedere con completezza di documentazione a ciascuna Giunta di Castello pareri di natura consultiva circa il Bilancio annuale di previsione dello Stato.

2. A tal fine la Giunta di Castello ha facoltà di promuovere riunioni in cui dovranno essere analizzate le esigenze del Castello in relazione alle esigenze generali della Repubblica e alle disponibilità di bilancio esistenti, avvalendosi dell’ausilio dei funzionari del Dipartimento Finanze e Bilancio.

3. Prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale del Bilancio annuale dello Stato, la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello sono tenute ad organizzare un incontro con le Giunte di Castello al fine di svolgere un’analisi delle priorità di ogni Castello coinvolto nelle liste dei lavori pubblici previsti per l’anno seguente.


Art. 25
(Rapporti con la Pubblica Amministrazione)


1. Gli uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti a collaborare con le Giunte di Castello e con i Capitani di Castello nello svolgimento delle rispettive competenze e attività previste dalla presente legge secondo le indicazioni contenute in un apposito regolamento che deve essere redatto a cura della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Gli Uffici della Pubblica Amministrazione allargata, sono tenuti a coinvolgere e informare le Giunte di Castello in merito a programmi, progetti, pianificazioni e ogni altra politica attiva che riguardi il territorio di pertinenza del singolo Castello.

3. Gli uffici della Pubblica Amministrazione allargata, qualora interpellati per iscritto in merito a suggerimenti, osservazioni o richieste inerenti le pratiche e le questioni di interesse del singolo Castello, devono rispondere in forma scritta entro il termine massimo di sessanta giorni, fatti salvi particolari procedimenti regolati da norme speciali nonché particolari situazioni di urgenza che richiedano una risposta in tempi di norma non superiori a quindici giorni lavorativi.


Art. 26
(Iniziativa legislativa e referendum popolare)


1. La Giunta di Castello può presentare alla Reggenza progetti di legge redatti in articoli, con relazione illustrativa e con indicazione della copertura di spesa su qualsiasi materia ove prevista, escluse le leggi di amnistia e indulto, le leggi tributarie e di bilancio e le leggi di ratifica di trattati internazionali, affinché siano posti all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i novanta giorni successivi.

2. Il Congresso di Stato, su conforme parere della Competente Commissione Consiliare Permanente, può, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione, rinviare il progetto di legge alla Giunta proponente, con le opportune osservazioni, la quale la può ritirare, modificare o confermare.

3. In caso di conferma o di modifica il progetto è posto all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i novanta giorni successivi. 

4. Le proposte di legge di iniziativa delle Giunte di Castello vanno inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame in seconda lettura entro centottanta giorni dalla loro presentazione e/o dalla loro ripresentazione in caso di modifica avvenuta ai sensi del comma 2.

5. Le Giunte di Castello hanno facoltà di promuovere il referendum popolare nelle forme e nei limiti previsti dalla legge in materia.

6. Le Giunte di Castello hanno, altresì, facoltà di promuovere in via diretta il sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche.


Art. 27
(Tutela ambientale)


1. Il Capitano di Castello, su conforme deliberazione della Giunta di Castello, può richiedere al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, qualora vi sia un ragionevole fondamento oggettivo, che sia effettuata in via d'urgenza un'ispezione, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla segnalazione, al fine di verificare l'esistenza di forme di inquinamento ambientale al di sopra dei limiti fissati per legge.

2. Il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale deve dare conto dell'avvenuta ispezione in apposita relazione scritta, che deve essere trasmessa entro cinque giorni alla Giunta di Castello, al Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente e al Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello.

3. Spetta altresì alla Giunta di Castello richiedere l'intervento del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale qualora sia accertata la presenza di discariche abusive sul territorio.

4. Il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a trasmettere periodicamente alla Giunta i propri provvedimenti di interesse pubblico riguardanti il territorio del Castello.

5. Nei procedimenti penali per Pubblico Disastro, Pericolo di Disastro, Attentati alla salute pubblica mediante deterioramento dell'ambiente, Deterioramento dell’ambiente naturale e Deterioramento colposo dell'ambiente naturale, la Giunta di Castello ha diritto di costituirsi parte civile per le fattispecie compiute nel territorio di propria competenza nei casi in cui la costituzione di parte civile non sia avvenuta da parte dell’Ecc.ma Camera. Nel caso in cui le fattispecie interessino più Castelli, la costituzione di parte civile può essere presentata da due o più Giunte di Castello oppure dalla Consulta dei Capitani di Castello.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Giudice Inquirente dà tempestiva comunicazione dell’esistenza del procedimento penale alla Giunta.


Art. 28
(Verde pubblico e parchi)


1. La Giunta di Castello ha facoltà di promuovere la realizzazione di zone da attrezzare a verde pubblico e zone a parco nel rispetto dei vincoli e dei procedimenti di cui alle leggi in materia urbanistica ed edilizia e alla Legge di Piano Regolatore Generale.

2. A tale scopo la Giunta può presentare propri progetti che saranno assoggettati all’ordinaria procedura di approvazione e potranno essere finanziati direttamente dalla Giunta anche in collaborazione con enti e istituti privati e con singoli cittadini.


Art. 29
(Conferenza dei Capitani di Castello)


1. Allo scopo di coordinare l’attività delle Giunte di Castello, anche in relazione all’attività del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, la Reggenza convoca i Capitani di Castello almeno una volta nel semestre reggenziale, alla presenza del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello. La prima convocazione dovrà avvenire entro due mesi dalla data di insediamento.


Art. 30
(Consulta delle Giunte di Castello)


1. È istituita la Consulta delle Giunte di Castello al fine di rappresentare in maniera unitaria le istanze e le prerogative attribuite alle Giunte.

2. La Consulta ha facoltà di:

a) sostenere, promuovere e incentivare un democratico dibattito sulle autonomie locali anche attraverso lo scambio di relazioni con altre istituzioni locali di Paesi esteri, nonché con organismi rappresentativi delle autonomie locali istituiti presso organizzazioni internazionali;

b) elaborare progetti, proposte e iniziative da sottoporre al Congresso di Stato;

c) promuovere in forma unitaria le iniziative e le attribuzioni previste al precedente articolo 22.

3. La Consulta è composta da tutti i Capitani di Castello che, in caso di impedimento a partecipare alle riunioni della Consulta, possono delegare il Segretario o un membro di Giunta.

4. I membri della Consulta delle Giunte di Castello permangono in carica per cinque anni e comunque fino a quando restano in carica nella Giunta di provenienza.

5. I membri della Consulta nominano a maggioranza assoluta il portavoce per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovo, e comunque fino a quando resta in carica nella Giunta di Castello da cui proviene.

6. Il portavoce ha il compito di convocare le riunioni, indicando l'ordine del giorno, presiederle redigendone il verbale e rappresentare la Consulta.

7. La Consulta ha sede nella Casa del Castello di appartenenza del portavoce.

8. Alle riunioni della Consulta sono invitati un rappresentante dell'Ufficio Segreteria Istituzionale e un rappresentante del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello.


CAPO V


NORME FINALI


Art. 31
(Elenco dei lavori)


1. I Capitani di Castello sono tenuti a presentare all'Ufficio Segreteria Istituzionale, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco dettagliato e suddiviso per tipologie e priorità dei lavori pubblici che intendono proporre per l'anno successivo. In tale elenco vanno altresì indicati quali interventi ricadano nell’ambito dell’articolo 32, comma 3.

Il Capitano di Castello può inviare alle Autorità competenti un elenco relativo alle attività di piccola manutenzione che potranno essere svolte autonomamente dalla Giunta accedendo alle liste dei lavori socialmente utili, secondo le modalità previste dal Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200 e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello sono tenute a organizzare un incontro con le Giunte di Castello e i Direttori delle Aziende Autonome di Stato finalizzato alla definizione di un calendario dei lavori pubblici previsti per l'anno seguente.

3. Il calendario definisce un programma anche pluriennale per la realizzazione dei lavori pubblici e degli stanziamenti necessari, che tenga conto delle priorità di intervento indicate dalle Giunte e delle esigenze di programmazione delle Aziende pubbliche.

4. Le Segreterie di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello e con delega ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sono tenute ad organizzare periodicamente un incontro tra gli uffici competenti e le Giunte di Castello sui lavori pubblici programmati.

5. Gli uffici deputati e le aziende preposte informano preventivamente le Giunte circa le possibili date di inizio e conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere ed infrastrutture pubbliche di pertinenza del loro territorio.


Art. 32
(Uso dei capitoli di spesa del Bilancio dell’A.A.S.L.P.)


1. Per gli interventi previsti all’articolo 31, con legge di bilancio viene destinato annualmente alle Giunte di Castello l'utilizzo di appositi capitoli di spesa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (di seguito A.A.S.L.P.) posto a carico del Bilancio dello Stato.

2. La ripartizione dei fondi fra le singole Giunte viene deliberata dal Congresso di Stato limitatamente al 75% dell’intera disponibilità nel primo trimestre di ogni anno.

3. Nell'ambito dei fondi così assegnati, nonché del calendario di cui all’articolo 31, ogni Giunta di Castello delibera quali opere di piccola manutenzione ordinaria di importo non superiore a 3.000,00 (tremila) euro e relative alla viabilità, illuminazione pubblica, percorsi pedonali e verde pubblico, devono essere eseguite in maniera vincolante.

4. Eventuali disponibilità non utilizzate a fine esercizio possono essere portate a residuo dall'A.A.S.L.P. nell'anno successivo per interventi nel medesimo Castello.

5. L'esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta è affidata a una squadra a tale scopo costituita dall'A.A.S.L.P., diretta e coordinata da un direttore dei lavori.

6. In caso di documentata urgenza e con il coinvolgimento della Protezione Civile in occasione di eventi calamitosi, il Capitano di Castello, su conforme parere della Giunta, chiede alla Direzione dell’A.A.S.L.P. l’immediato svolgimento dei lavori necessari. Qualora l’A.A.S.L.P. non sia in grado di effettuare direttamente l’intervento può ricorrere ad imprese private rivolgendosi prioritariamente a quelle che abbiano sede nella Repubblica di San Marino.

7. Il restante 25% dei fondi disponibili è, di volta in volta, impegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.L.P. e del Congresso di Stato, sentito il parere della Consulta delle Giunte, in relazione alle esigenze di manutenzione straordinaria segnalate dalle singole Giunte di Castello.

8. E’ dato mandato al Congresso di Stato di adottare, previo confronto con la Consulta delle Giunte di Castello di cui all’articolo 30, un regolamento che aggiorni i criteri di ripartizione dei fondi.


Art. 33
(Fondo per il funzionamento delle Giunte)


1. Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale destinato al funzionamento ordinario e straordinario delle Giunte di Castello in relazione ai compiti a esse demandati.

2. È, altresì, previsto in apposito capitolo del Bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 26 luglio 2010 n. 130, un contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli.

3. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello, ripartisce il fondo annuale di cui al comma 1 per il 50% in parti uguali tra le singole Giunte e per il restante 50% in proporzione al numero dei residenti di ogni singolo Castello.

4. La liquidazione del fondo viene effettuata all'inizio dell'anno finanziario.

5. Il fondo destinato a ciascuna Giunta è dalla medesima gestito autonomamente.

6. In analogia con quanto avviene per gli uffici dello Stato, è prevista una dotazione di materiale di cancelleria e di materiale per la pulizia, la cui spesa è da addebitarsi a carico del Bilancio dello Stato per un importo annuo massimo di euro 200,00.

7. I rendiconti annuali sono presentati da ciascuna Giunta alla Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo e vengono inviati alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il relativo controllo da effettuarsi entro il 30 aprile. I rendiconti annuali sono predisposti sulla base di modelli uniformi adottati dalla Consulta delle Giunte di Castello, previo parere vincolante della Direzione della Finanza Pubblica.


Art. 34
(Emolumenti e gettoni di presenza del Capitano di Castello e del Segretario di Giunta e gettone di presenza dei membri di Giunta)


1. Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale in apposito capitolo di spesa dedicato, destinato alle spese relative agli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e ai gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta, per ogni riunione regolarmente convocata, computati e riconosciuti per un massimo di dodici sedute annuali che vengono liquidati almeno due volte all’anno.

2. Gli oneri relativi ai gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta per eventuali ulteriori sedute rispetto alle dodici di cui al comma 1 trovano imputazione sul Fondo per il Funzionamento delle Giunte di cui all'articolo 33.

3. Gli importi annuali degli emolumenti e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta, sono così stabiliti:

a) Emolumenti per il servizio prestato dai Capitani di Castello:

1) Giunte di Castello con sette membri euro 6.000,00 (seimila/00) annui;

2) Giunte di Castello con cinque membri euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) annui;

b) Emolumenti per il servizio prestato dai Segretari di Giunta:

1) Giunte di Castello con sette membri euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) annui;

2) Giunte di Castello con cinque membri euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) annui;

c) Importo gettone di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei Membri di

Giunta: euro 70,00 (settanta/00).

4. Gli importi sopraindicati decorrono dal 1° gennaio 2021.


Art. 35
(Permessi speciali)


1. I Capitani di Castello o i loro delegati, in caso di impegni istituzionali programmati durante il loro normale orario di lavoro, se dipendenti del settore privato o pubblico, oltre ai permessi straordinari non retribuiti di cui al seguente comma 2, possono fruire di permessi straordinari retribuiti fino a un massimo di cinque giorni anche frazionabili in ore, per ciascun anno solare, mentre se lavoratori autonomi possono fruire di un’indennità commisurata all’ammontare del relativo reddito medio degli ultimi tre anni al lordo dei contributi dovuti, fino ad un massimo di cinque giorni anche frazionabili in ore, per ciascun anno solare. Gli oneri relativi al riconoscimento dei permessi e delle indennità di cui al presente comma sono a carico del bilancio dello Stato e trovano imputazione su apposito capitolo di spesa.

2. I Capitani di Castello e i membri della Giunta dipendenti del settore privato o pubblico hanno diritto a permessi straordinari non retribuiti anche frazionabili in ore qualora debbano svolgere funzioni istituzionali relative al loro mandato durante l’orario di lavoro.

3. Le richieste dei permessi speciali ai sensi dei precedenti commi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro pubblico o privato, almeno cinque giorni prima, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, allegando copia della documentazione attestante l’impegno istituzionale.

4. Qualora vengano a mancare le motivazioni che hanno indotto la richiesta del permesso speciale retribuito, il permesso retribuito può essere annullato in qualsiasi momento dal Capitano di Castello richiedente o dall’Ufficio Segreteria Istituzionale. Il soggetto che effettua l’annullamento deve informare tempestivamente gli altri interessati, in particolare il datore di lavoro privato o il Dirigente dell’Ufficio, Ente o Servizio di appartenenza del richiedente.

5. Con regolamento del Congresso di Stato, previo confronto con la Consulta delle Giunte di Castello, saranno definite procedure semplificative con gli Uffici o Enti di pertinenza in ambito amministrativo e contabile ai fini del rimborso delle somme dovute agli aventi diritto.


Art. 36
(Regolamento interno)


1. Per lo svolgimento dei lavori della Giunta di Castello, ove la legge non disponga altrimenti, la Giunta adotta un proprio regolamento interno, da trasmettere per opportuna conoscenza all’Ufficio Segreteria Istituzionale.


Art. 37
(Norma transitoria)


1. Il riconoscimento del solo diritto di elettorato attivo ai cittadini stranieri residenti, come previsto dall’articolo 8, trova applicazione dalla prossime elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte, già fissate nell’anno in corso. A tal fine e in via straordinaria, la Commissione Elettorale è autorizzata alla compilazione delle liste elettorali aggiunte di cui al comma 3 del citato articolo 8, da effettuarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I certificati elettorali, limitatamente alle elezioni già fissate nell’anno in corso, saranno consegnati ai cittadini stranieri residenti iscritti nelle liste elettorali aggiunte, in tempo utile per l’esercizio del diritto di voto e comunque non oltre il quinto giorno precedente la votazione.


Art. 38
(Abrogazioni e disposizioni finali)


1. E’ abrogata la Legge 27 settembre 2013 n.127.


Art. 39
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2020/1720 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

CURIOSITA'

I CASTELLI NEL XV SECOLO

Col termine di Castello (che non ha di per sé significato in diritto) si indicava allora concretamente il fortilizio in cui aveva sede l’amministrazione del Comune e che costituiva il presidio difensivo della sua autonomia. Il Castello era quindi il referente degli interessi della comunità  che vi ruotava attorno e ne rappresentava la identità . E’ da qui, da questi Castelli, il primo emblema di autonomia amministrativa, che ha tratto origine l’istituto che noi oggi conosciamo, con la sua denominazione, le sue prerogative e le sue funzioni.

IL CLERO NELLE ISTITUZIONI LOCALI

Nei verbali dell’Arringo del 5 aprile 1942 figura per due semestri di seguito un Don Giuseppe Guidi Capitano di Castello di Fiorentino.

LA DONNA NELLE GIUNTE AUSILIARIE

I membri della Giunta dovevano essere scelti di preferenza fra i Consiglieri, ma non vi erano limitazioni, tanto che per molti anni di seguito furono nominate a far parte di questo organismo anche le donne. E questo con un anticipo di 13 anni sulla legge che riconobbe loro il diritto al voto (L. 23 dicembre 1958. Tale diritto fu esercitato per la prima volta nel 1964.) e 29 anni prima che ad esse fosse riconosciuto il diritto all’elettorato passivo, cioè il diritto ad essere elette nel Consiglio Grande e Generale, a cui si arrivò solo nel 1973** (Legge 10 settembre 1973 n.29 Parificazione dei diritti della donna). La prima volta in cui nei verbali dell’Arringo viene fatta menzione di una comunicazione della Reggenza circa i nominativi dei membri della Giunta Ausiliaria di ogni Castello è in data 7 aprile 1946. Tra tutti i membri si notano anche i nomi di Bice Franciosi nella Giunta di Città ; Lea Giacomini in quella di Borgo; Maria Para in quella di Serravalle. Seguiranno, nei semestri successivi, Lea Carlin a Borgo; Maria Pasolini, Anna Maria e Antonia Giulianelli, Antonia Zafferani a Serravalle, Giulia Casadei a Faetano. E poi nel 1955, nella Guaita, Anita Amati in Giacomini, a cui seguiranno Anna Amati in Pedini, e, nel 1957, Clara Boscaglia. Nel 1959 a Serravalle c’è Natalina Moroncelli; nel 1962 a Fiorentino Ivana Ugolini. A Montegiardino Alceste Preda vedova Ferri; nel 1964 nella Giunta della Guaita sono nominate Antonietta Bonelli di Graziano e Assunta Masi, in quella della Fratta c’è Irma Giri. Seguono ancora nel 1965 Maria Piatto vedova Tonnini per Fiorentino; nel 1966 Marisa Stefanelli per la Fratta; nel 1967 Norina Bacciocchi per Domagnano. Dal 1967 nessuna donna risulta più nominata fino al 1973, anno in cui si trova di nuovo il nome di Clara Boscaglia. Molte di loro furono più volte confermate, come la Franciosi, la Giacomini, le Giulianelli, etc. soprattutto nei primi anni dopo l’istituzione delle Giunte Ausiliarie. Gli unici anni in cui la presenza delle donne fu abbastanza significativa. Si andò infatti diradando sempre più con l’avvicinarsi degli anni sessanta.

** Le prime donne ad essere elette Consiglieri furono, nel 1974, Clara Boscaglia, Fausta Morganti e Anna Maria Casali. Clara Boscaglia nello stesso anno entrò a far parte del Congresso di Stato. Sette anni dopo, nel 1981, per la prima volta una donna, Lea Pedini, fu nominata Capitano Reggente.

IL DICASTERO AI RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

Nel 1974 viene istituito il Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello. Il Congresso di Stato, nella riunione di insediamento che tenne il 13 novembre 1974 (due mesi dopo lo svolgimento delle elezioni politiche) al momento della attribuzione dei Dicasteri assegnò al Deputato alla Sicurezza Sociale anche il Dicastero ai Rapporti con le Giunte.

LE PRIME ELEZIONI NEI CASTELLI

Il 25 maggio 1980 si svolsero le prime elezioni nei Castelli.

LA PRIMA ELEZIONE DIRETTA DEI CAPITANI DI CASTELLO

Il 12 giugno 1994 i cittadini residenti nei nove Castelli della Repubblica sono stati chiamati a votare per eleggere le Giunte per la quarta volta da quando nel 1979 le Giunte sono diventate elettive. Hanno eletto invece i Capitani di Castello per la prima volta.

BIBLIOGRAFIA 

Gino Zani, Il territorio ed il Castello di San Marino attraverso i secoli, F.lli Lega Editori, Faenza, 1981.

Renzo Bonelli, Gli organi dei poteri pubblici nell'ordinamento della Repubblica di San Marino, A.T.E., Rep. San Marino, 1984.

Francesco Balsimelli, Elementi di diritto pubblico sammarinese, G.P.E., San Marino, 1966.

Dip. Affari Interni (a cura di), Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, Segreteria di Stato Affari Interni (le annualità  relative alle Leggi citate).

Verbali dell’Arringo Semestrale dal 1942, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Repubblica di San Marino.

Clara Bastianelli, Elezioni a San Marino dal 1906 al 1998, Dip. Affari Interni, San Marino, 1998.

Clara Bastianelli, Dalle Gualdarie alle Comunità Locali, Dip. Affari Iterni, 1993

Primo Pesaresi (a cura di), I Capitani di Castello, AIEP Editore, R.S.M., 2000.

Il materiale di questa pagina è stato preso dal sito www.elezioni.sm con aggiunte di Lino Guidi