Statuti del XIII

Nell'immagine una riproduzione di una pagina dello Statuto del Castello di Serravalle (1437): AS RSM, B. 2, Statuti, 2(1).

Secondo quanto scritto da Oreste Delucca ne "Gli Statuti quattrocenteschi di Serravalle" il «complesso normativo [...] presenta però una serie di indicazioni e specificità locali molto utili a comprendere l'economia, l'ambiente, la vita, la società di quel castello e del suo distretto nei decenni finali del Medioevo e costituisce uno strumento prezioso, una finestra spalancata da cui osservare fin nei minuti particolari quel piccolo mondo».

Lo Statuto «È scritto in volgare, cosa non frequente per quel periodo, ed è vergato su due colonne con capilettera e titoli in inchiostro rosso. Consta di quattro libri: i primi tre (del Civile, dei Malefizi e degli Straordinari) contenenti ottantacinque capitoli in numerazione continua (in realtà sono ottantasei, perché il n. 56 compare due volte); il quarto (dei Danni Dati) contenente trantadue capitoli in numerazione autonoma [...]».

«Nel Castello il Capitano o Vicario è di nomina signorile ed ha funzione principale di garantire obbedienza e quiete. È giudice civile e penale (allora si diceva "criminale"); sovraintende praticamente a tutte le questioni di rilievo [...] i pochi ufficiali che costituiscono la minuscola struttura burocratica del castello vengono scelti fra la gente del posto, spesso a turno. Alcune decisioni di maggior peso sono prese dall'Arengo, costituito dall'assemblea dei capifamiglia (iscritti all'estimo, cioè coloro che pagano le tasse); a scendere vi è un Consiglio, eletto in seno all'Arengo stesso. A loro volta i due organismi nomina i restanti ufficiali: il piazzaro, che fa citazioni, pignoramenti, embascerie e cose simili; il massaro (una sorta di economo-tesoriere); gli stimatori, che valutano i danneggiamenti, sorvegliano i prezzi e la regolarità dei principali beni posti in commercio; i capitani delle decine, cui spetta organizzare il servizio di guardia diurna e notturna che a rotazione a tutti devono garantire; i sindacatori che - a fine mandato del capitano - giudicano le eventuali irregolarità da lui commesse.»

Nel terzo libro è presente «Una serie di normative [...] destinata a garantire l'igiene e il buon andamento delle cose entro il castello e suo territorio. Questi in particolare gli obblighi degli abitanti:

  • spazzare davanti casa una volta alla settimana e comunque entro tre giorni se vi si trova letame o altra "bructura";

  • tenere coperte le fosse da grano esistenti nelle piazze del castello per evitare pericoli (va ricordato che a quel tempo per "piazze" si intendevano anche le strade);

  • usare in maniera controllata l'acqua della cisterna del comune e proteggere la struttura;

  • non lavare panni vicino alle fontane del comune;

  • non tenere di notte bestie (con riferimento specifico a buoi e greggi di pecore) nelle piazze del comune;

  • tenere in ordine, ad opera dei proprietari confinanti, le strade vicinali con relativi ponti e fossati;

  • non macerare il lino nei gorghi dell'Ausa e nel rio di Valgolata;

  • tagliare i rami che si protendono sulle possessioni altrui;

  • salvaguardare i termini di confine dei poderi;

  • non catturare o uccidere colombi, a meno che danneggino le proprie colture;

  • non usurpare terre, né appropriarsi delle vie pubbliche.»

Queste e tante altre notizie che si possono estrapolare dai documenti storici che l'Archivio di Stato conserva e studia.

per chi lo desidera ecco qui il link al sito dell'archivio, dove potranno essere consultati diversi documenti antichi http://www.antichidocumenti.sm